Inoltre, ricadono nell’edilizia libera alcuni interventi che precedentemente necessitavano della CIL: l’installazione di pannelli solari e impianti fotovoltaici, le opere temporanee, le opere rimovibili al cessare delle necessità (quali i ponteggi), le opere di pavimentazione e di finitura di spazi interni ed esterni (per esempio il ripristino, rifacimento e tinteggiatura facciate) e l’installazione di elementi di arredo nelle aree pertinenziali degli edifici.
CILA
La Comunicazione di inizio lavori asseverata, comunemente detta CILA, è una pratica edilizia vera e propria e in quanto tale deve essere asseverata da un tecnico e presentata al Comune. Tuttavia, trattandosi di una comunicazione, non necessita di lunghi tempi di approvazione. Il protocollo viene rilasciato immediatamente ed è quindi possibile cominciare subito i lavori.
Gli interventi edilizi che ricadono in CILA sono quelli di manutenzione straordinaria leggera. Riguardano la demolizione e ricostruzione delle tramezzature interne, il frazionamento o accorpamento di unità immobiliari (purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso), il rifacimento a norma degli impianti, il restauro e risanamento conservativo.
La manutenzione straordinaria leggera non interessa le parti strutturali degli edifici.
In questo caso la figura del tecnico è fondamentale. Sarà lui a redigere tutta la pratica edilizia e a firmarla.
SCIA
La Segnalazione certificata di inizio attività, detta SCIA, riguarda tutte le opere di manutenzione straordinaria pesante, gli interventi di restauro e risanamento conservativo che riguardano le parti strutturali, la ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso (eccetto quelli nel centro storico) e in generale interventi che non modifichino la sagoma dell’edificio e non ne alterino i volumi.
La manutenzione straordinaria pesante riguarda le parti strutturali degli edifici.
Anche in questo caso, la pratica sarà redatta da un tecnico abilitato.
SUPERSCIA
Conosciuta anche come SCIA alternativa al permesso di costruire, la SUPERSCIA comprende tutte quelle ristrutturazioni pesanti che portano ad un organismo edilizio diverso dal precedente, le modifiche alla volumetria complessiva, le modifiche ai prospetti, i cambi di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti nel centro storico.
In questi caso si tratta di interventi complessi quindi non è possibile iniziare i lavori nello stesso giorno in cui si presenta la segnalazione. Si deve attendere il termine di 30 giorni.
La SUPERSCIA è anche detta “pratica onerosa“ perchè, a differenza delle precedenti, è necessario pagare al Comune un contributo. Il contributo comprende gli oneri di urbanizzazione (relativi ai servizi di pubblica utilità realizzati per il cittadino, quali i parcheggi, l’impianto fognario, la rete viaria) e gli oneri di costruzione (determinati in percentuale variabile dal 5 al 20% rispetto ai costi di costruzione o di intervento). Il calcolo dell’importo dovuto varia in base al luogo alle casistiche, e anche in questo caso il progettista ha tutti gli strumenti per elaborarlo.
Ultima, ma di certo non per importanza, la pratica del Permesso di Costruire è fondamentale nei casi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, nelle sopraelevazioni e negli ampliamenti.
Anche in questo caso, sono dovuti al Comune di appartenenza gli oneri di costruzione e gli oneri di urbanizzazione, secondo le stesse modalità descritte per la SUPERSCIA.
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